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STATUTO
STATUTO
Il giorno 26.10.2005 in Cornaredo (MI) in Via Dei Mille, 35, si costituisce l'associazione motociclistica denominata VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA ", regolata dal seguente statuto:
ART. 1) Sede – durata
L'associazione motociclistica VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA ", ha sede in Via Dei Mille, 35.L'assemblea dei Soci, con propria delibera, ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonchè aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.L'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà durata illimitata
ART. 2) Natura e Caratteristiche
L'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " è un Ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili, essa ha carattere assolutamente apartitico.All'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a
favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 3) Scopi
In quanto tale, l'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica e favorisce lo sviluppo della circolazione motociclistica. Le attività strumentali e connesse per il raggiungimento dello scopo principale sono :
-1 tutela degli interessi degli utenti motociclisti;
-2 promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
-3 qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.
ART. 4) Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari versati dai Soci o da eventuali contributi straordinari quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge. L'associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente.
ART. 5) Soci
Chiunque può associarsi purchè condivida gli scopi dell'associazione e la cui domanda d'iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda d'iscrizione. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuata annualmente entro e non oltre il 28.02 dell'anno n corso. Gli associati si distinguono in: a) ordinari, b) simpatizzanti. Sono considerati "ordinari" tutti coloro che annualmente versano la quota associativa
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per la suddetta categoria. Ogni Socio ordinario, nell'ambito dell'assemblea, ha diritto ad un voto, nonchè ha diritto di presentare proposte, reclami, richieste e consigli al Consiglio Direttivo. La tessera è l'unico e solo documento comprovante la qualità di associato. Sono invece considerati "simpatizzanti", tutti quelli che annualmente versano una quota simbolica nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Il Socio simpatizzante non ha diritto di voto nell'ambito assembleare e non fa parte del Vespa Club d'Italia.
La qualifica di " Socio ordinario " o di " Socio simpatizzante " si perde per:
a) dimissioni ;
b) radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti per il buon funzionamento dell'associazione stessa;
c) morosità
NB) la radiazione deve essere fatta su votazione inappellabile del Consiglio Direttivo per maggioranza. Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita sociale, a osservare lo statuto, tutti i regolamenti e le deliberazioni e direttive del Consiglio Direttivo. Si impegnano inoltre a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell'associazione.
Art. 6) Organi e durata
Sono organi essenziali ed obbligatori dell'Associazione: a) l'assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato il Presidente nonchè i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante convocazione scritta, telefonica o via e-mail. L'assemblea si ritiene validamente costituita nel seguente modo: a) in prima convocazione con la presenza di un numero dei Soci che rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti; b) in
seconda convocazione l'assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. Il voto è segreto salvo decisioni prese a maggioranza dei Soci presenti. La Presidenza e il suo Consiglio hanno la durata di anni 2 (due). Il rinnovo delle cariche si avrà per votazione almeno di un terzo dei Soci. I nominativi di eventuali candidati a cariche interne e nonchè sostitutive del Direttivo devono pervenire all'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le votazioni: La
data delle votazioni deve essere resa nota almeno 30 (trenta) giorni prima della data stessa, tramite lettera o per telefono o via e-mail. Nel caso in cui nessun Socio si sia candidato entro 15 (quindici) giorni previsti, rimarrà in carica il Direttivo uscente. Tutte le cariche sono comunque gratuite.Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, devono approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio che ha durata dal 1° Gennaio a tutto il 31 Dicembre.
ART. 7) Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere discusso in sede di Consiglio con assemblea appositamente indetta e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci a seguito della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci effettivi preventivamente trasmessa al Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dell'Associazione dovrà essere interamente devoluto in beneficenza ad altra associazione o Ente che perseguita fini di pubblica utilità, indicata dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento. E' fatto
assoluto divieto suddividere gli averi fra gli associati.
ART. 8) Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione VESPA CLUB CORNAREDO " GLI AMICI DELLA VESPA " o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo,
senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
ART. 9) Statuto
Di propria iniziativa o con voto favorevole della metà più uno dei Soci, il Consiglio Direttivo propone eventuali modifiche allo Statuto in vigore. Il progetto di modifica deve essere portato a conoscenza dei Soci prima della riunione appositamente indetta. Per le modifiche è necessario che alla riunione partecipino almeno 1/3 (un terzo) dei Soci e che si abbia almeno la metà più uno dei voti favorevoli.
ART. 10 ) Norme transitorie
Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di Enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonchè dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente (Maurizio Palumbo) e i Costituenti |